CAPORALATO IN AGRICOLTURA, APPROVATO REGOLAMENTO PER FERMARE IL FENOMENO DELLO SFRUTTAMENTO
La Regione Lazio ha approvato uno strumento fondamentale per combattere il caporalato, il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, che fa seguito alla legge approvata nell’agosto 2019 con cui si e’ voluto promuovere la dignità di chi lavora nei campi e diritti dei lavoratori e delle imprese a lavorare in un mercato libero dalla criminalità.
La Giunta della Regione Lazio ha approvato il Regolamento concernente le ‘Disposizioni di attuazione della legge, per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura'” che definisce:
a) le modalità e i criteri per l’iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l’aggiornamento degli elenchi di prenotazione telematici per il settore agricolo di cui all’articolo 3 della legge regionale 18/2019;
b) la disciplina relativa all’organizzazione e al funzionamento nonché gli ulteriori compiti dei Centri polifunzionali di cui all’articolo 5 della legge regionale 18/2019;
c) le modalità per la designazione dei rappresentanti degli enti di cui all’articolo 6, comma 2, lettere e) e f) della legge regionale 18/2019;
d) i criteri e le modalità per la concessione dei contribuiti per la realizzazione degli interventi individuati nel programma operativo triennale di cui all’articolo 7 della legge regionale 18/2019;
e) i criteri e le modalità per la promozione e l’organizzazione delle campagne di informazione di cui all’articolo 9 della legge regionale 18/2019;
f) i criteri e le modalità per la costituzione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco delle imprese agricole virtuose di cui all’articolo 10 della legge regionale 18/2019, nonché gli ulteriori requisiti che le imprese agricole devono possedere per l’iscrizione.
Elenchi di prenotazione telematici presso i Centri per l’Impiego (CPI)
Il Regolamento prevede l’istituzione e la modalità di iscrizione negli elenchi di prenotazione telematici istituiti presso i Centri per l’Impiego (CPI) del territorio regionale, ai quali possono accedere i lavoratori in cerca di occupazione nel settore dell’agricoltura e i datori di lavoro. A questo è conseguentemente legata e regolamentata la gestione, il trattamento, il controllo e il monitoraggio dei dati inseriti negli elenchi, anche al fine dell’aggiornamento degli stessi.
Centri polifunzionali
I Centri polifunzionali sono presidi aggregativi interculturali e di legalità istituiti nel territorio regionale dagli enti locali e/o dagli enti del Terzo settore volti all’erogazione di servizi per l’inclusione sociale dei lavoratori agricoli e la crescita delle comunità agricole. Ai Centri polifunzionali possono partecipare soggetti competenti in materia di inclusione sociale
dei lavoratori e, in particolare, i CPI, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, le istituzioni scolastiche, statali e non statali, relative al primo e secondo ciclo di istruzione, le istituzioni universitarie e gli istituti di istruzione superiore, i Centri Provinciali di Istruzione Adulti (CPIA), i Centri del Sistema di protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), i Centri di Accoglienza Straordinaria e temporanea (CAS), nonché gli altri centri per l’immigrazione previsti dalla legislazione statale vigente. I Centri polifunzionali possono svolgere i seguenti compiti e attività:
a) mediazione interculturale e orientamento ai servizi del territorio per favorire l’inclusione sociale ed economica;
b) percorsi formativi tematici volti all’incremento delle competenze professionali dei lavoratori e delle lavoratrici del settore agricolo;
c) attività volte a favorire l’inserimento delle lavoratrici agricole nel mondo del lavoro e, in particolare, delle lavoratrici con figli minori;
d) attività informative sugli interventi volti al miglioramento delle condizioni abitative dei lavoratori agricoli stagionali previsti nell’ambito del programma operativo triennale degli interventi.
Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura
Il Regolamento istituisce presso l’Assessorato regionale competente in materia di lavoro l’”Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura”.
Modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di interventi individuati nel programma operativo triennale degli interventi
Nel Regolamento sono previste le disposizioni generali del programma operativo triennale degli interventi e le modalità per la concessione dei contributi e delle premialità, previsti rispetto ai criteri di tutela del benessere dei dipendenti, di tutela dei consumatori e dell’ambiente, di promozione dello sviluppo locale e di promozione del patrimonio culturale del
territorio.
Campagne di informazione e le azioni di sensibilizzazione
Le campagne di informazione e le azioni di sensibilizzazione concorrono a perseguire le finalità di contrastare lo sfruttamento dei lavoratori, di favorire l’emersione del lavoro irregolare nonché di promuovere la legalità e
l’inclusione socio-lavorativa nel settore agricolo, favorendo la diffusione della conoscenza sulle problematiche relative all’economia sommersa e sulla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell’agricoltura.
Il Regolamento indica i dettagli per la realizzazione di campagne di informazione e di azioni di sensibilizzazione, la loro promozione e organizzazione, anche attraverso i CPI e i Centri polifunzionali, al fine di:
a) offrire informazioni sull’elenchi di prenotazione di cui al Capo II e divulgarne le opportunità derivanti dall’iscrizione per i lavoratori e per i datori di lavoro;
b) realizzare giornate informative o formative per i lavoratori in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche preventivi all’instaurazione del rapporto di lavoro;
c) informare le imprese agricole sulle opportunità, gli incentivi e i benefici economici ad esse destinati dalla Regione, nonché sulle condizioni di accesso ai suddetti benefici;
d) sensibilizzare gli studenti e le istituzioni scolastiche ed universitarie sul fenomeno del caporalato e sulle misure di contrasto promosse in materia dalla Regione.
Elenco dell’imprese agricole virtuose
Il Regolamento prevede l’istituzione dell’elenco delle imprese agricole virtuose operanti nel territorio regionale, al fine di favorire l’introduzione di principi etici nei rapporti di lavoro, di comportamenti virtuosi e socialmente responsabili,
nonché per accrescere la competitività delle stesse imprese. Possono iscriversi le società agricole in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale o operativa nel territorio regionale, con un fatturato inferiore ai due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza;
b) essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese presso la Camera di Commercio e Artigianato territorialmente competente, ad eccezione delle imprese agricole rientranti nel regime di esonero di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio);
c) essere in regola con:
1) il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;
2) il rispetto delle norme in materia di regolarità contributiva, verificate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
3) l’applicazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
4) l’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie nonché della normativa in materia fiscale;
5) l’applicazione della normativa concernente le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
d) non essere destinatarie, anche in riferimento ai singoli rappresentanti legali, soci ed amministratori, o non avere procedimenti pendenti relativi a:
1) dichiarazioni di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo;
2) provvedimenti di divieto, decadenza o sospensione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
3) giudizi penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l’incolumità pubblica, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;
4) piani di emersione dell’economia sommersa;
e) non essere controllate o collegate a soggetti che non siano in possesso dei requisiti.
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