COMUNI, FONDO PER PREVENIRE IL DISSESTO FINANZIARIO: CRITERI E MODALITA’ DI ACCESSO

Sono stati resi noti i criteri e le modalità di accesso al “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni” per l’esercizio finanziario 2020.

LE REGOLE

  • Sono esclusi dall’accesso alle provvidenze del fondo, in ogni caso, i Comuni che, alla data di adozione della Deliberazione, abbiano deliberato il dissesto finanziario o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Laddove una delle due fattispecie di cui al periodo precedente si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, si provvederà alla revoca dello stesso ed al recupero delle risorse erogate.
  • Si adottano, quali indicatori di una situazione economico-finanziaria a rischio di dissesto finanziario dell’ente, i parametri individuati dall’art. 1, commi 77 e 78, lett, a), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e precisamente, per ognuno degli ultimi due esercizi finanziari:

a) Utilizzazione continuativa dell’anticipazione di tesoreria, comprensiva della quota vincolata ai sensi dell’art. 195, comma 3, del TUEL, come risultante dalla relazione sul rendiconto trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;

c) disavanzo di amministrazione;

d) presenza di debiti fuori bilancio.

MODALITA’ DI ACCESSO AL FONDO:
– gli enti che intendono sottoporsi alla valutazione per l’accesso al fondo ne fanno espressa richiesta agli uffici regionali competenti;

– gli enti che fanno richiesta devono fornire, nei tempi indicati dalla Regione, tutta la documentazione necessaria al fine di poter valutare la reale situazione economicofinanziaria nonché, laddove richiesto, essere disponibili per colloqui di
approfondimento;

– è riconosciuta priorità nell’accesso al Fondo ai comuni che, negli ultimi tre anni, abbiano perseguito una efficiente razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica verificata attraverso il sistema degli indicatori economico-finanziari di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

– il contributo regionale verrà concesso solo se, ad esito delle verifiche tecnicoamministrative effettuate dalla Commissione, il Comune abbia posto in essere ogni azione utile ad arginare lo stato di rischio di dissesto, inclusi il contrasto all’evasione fiscale, l’aumento delle tariffe, la valorizzazione patrimoniale e la razionalizzazione delle spese per fitti passivi, ed a condizione che il contributo stesso risulti determinante per il superamento della predetta situazione;
Al fine di evitare che la concessione del contributo determini un aumento della capacità di spesa (con particolare riferimento alle spese a carattere ripetitivo, suscettibili di consolidarsi), i Comuni destinatari dei contributi dovranno individuare, per il contributo di parte corrente, esclusivamente uno dei seguenti utilizzi:
a. riduzione del disavanzo aggiuntiva rispetto a quella imposta dalla normativa vigente;
b. abbattimento dello stock di debito, da intendersi quale estinzione anticipatata dello stesso;
c. accantonamento a fondo contenzioso o perdite potenziali;
d. quale extrema ratio, finanziamento di debiti fuori bilancio.
Tale ultima finalità deve rappresentare, altresì, la destinazione preferenziale del contributo di parte capitale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: debiti fuori bilancio connessi alle procedure espropriative per pubblica utilità). Ugualmente compatibile con le finalità dell’istituto appare la destinazione al finanziamento di spese in conto capitale che rivestano carattere emergenziale, che parimenti rifluiscono sovente in debiti fuori bilancio.
Il Comune beneficiario deve sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento del contributo:
I. gli enti beneficiari dovranno fornire tutta la documentazione necessaria ai fini di un puntuale monitoraggio da parte della Regione;
II. gli incontri per i monitoraggi avverranno con cadenza semestrale, anche con la trasmissione telematica della relativa documentazione;
III. al termine del biennio di monitoraggio, qualora l’ente risulti ancora a rischio di dissesto finanziario, il periodo di osservazione proseguirà per il tempo stabilito dalla Commissione tecnica di supporto.

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