RIPRENDONO I TIROCINI EXTRACURRICULARI DEI PROGETTI FORMATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

La Regione Lazio ha pubblicato la circolare n. 0450614 del 22/05/2020 che, nel rispetto delle cautele in tema di contenimento del contagio e di svolgimento in sicurezza del lavoro e della formazione, riattiva i progetti formativi
di tirocinio extracurriculare sinora sospesi a causa del lockdown. Nella circolare, sono riportati 10 punti che contengono le prescrizioni sulle dotazioni per la sicurezza sanitaria, promuovono la turnazione tra tirocinanti quale elemento per favorire la distanza sociale e richiamano a una rigida applicazione della normativa nazionale. Le condizioni si applicano ai tirocini extracurriculari svolti sul territorio della Regione Lazio e per analogia ai:
– tirocini per inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione
sociale (rif. dgr 511/2013),;
– tirocini per cittadini stranieri residenti all’estero (rif. dgr 902/2019), evidentemente per
quelli attualmente sospesi, considerato che per quelli di nuova attivazione valgono ancora
le prescrizioni in materia di mobilità internazionale.

La ripresa delle attività di tirocinio dovrà avvenire nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

  1. I settori produttivi e commerciali interessati sono quelli per i quali i provvedimenti nazionali e regionali:
    – hanno disposto la prosecuzione delle attività economiche anche in regime di lockdown nazionale;
    – dispongono la progressiva ripresa delle attività economiche a decorrere dal 18 maggio 2020 (e date successive);
  2. nei settori sopra richiamati, è possibile attivare/riattivare i tirocini “in presenza”, qualora quest’ultimi non siano nelle condizioni di essere svolti e gestiti “a distanza” con tecnologie idonee per la FAD, l’e-learning e lo smart-training (rif. nota Regione Lazio prot. n. 2558444, 30 marzo 2020). A tal proposito, si ricorda che, laddove possibile, la formazione a distanza rimane la modalità prevalente di attuazione e gestione del tirocinio per tutto il periodo di
    emergenza COIVD-19. Per i tirocini extracurriculari condotti con tecnologie per la formazione a distanza e finanziati con fondi pubblici comunitari, nazionali e regionali (ad es. FSE, FEG, Garanzia Giovani) si rimanda ai puntuali provvedimenti in materia, correlati ai singoli avvisi e bandi pubblici, come adottati dalla Regione Lazio durante la vigente fase emergenziale;
  3. è obbligatorio garantire ai tirocinanti i medesimi dispositivi di sicurezza sanitaria (personale e organizzativa) previsti per i dipendenti del soggetto ospitante, nonché il rispetto delle regole, dettate dai provvedimenti nazionali e regionali, in tema di accesso e distanziamento sociale presso le sedi di formazione e lavoro;
  4. in presenza di più tirocinanti presso il medesimo soggetto ospitante, in attuazione dei richiamanti provvedimenti e nel rispetto dei criteri di sicurezza sanitaria e personale, potrà essere necessario articolare le attività formative secondo turni che il soggetto ospitante dovrà concordare con i destinatari, i tutor e il soggetto promotore. Si ricorda che ai sensi della disciplina regionale sui tirocini extracurriculari è fatto espressamente divieto di adibizione del tirocinante a svolgere attività in orario notturno;
  5. in alcun caso il tirocinante dovrà sostituire un dipendente o svolgere le proprie attività formative senza la supervisione costante del tutor del soggetto ospitante (ruolo che, di norma, è assunto da un dipendente del medesimo soggetto). Ciò assume ulteriore rilevanza laddove il tirocinio è rivolto a soggetti con disabilità, o particolarmente fragili, per i quali, in sede di avvio del progetto formativo, è stata rilevata la necessità di assicurare un tutor (anche aggiuntivo) con competenze specialistiche, conformi alle esigenze del tirocinante;
  6. qualora il soggetto ospitante ricorra per i suoi dipendenti agli ammortizzatori sociali, predisposti per fronteggiare l’emergenza in corso (come CIGS o CIG in deroga), il tirocinio potrà svolgersi laddove i profili formativi interessati non siano equivalenti ai profili professionali rientranti nella CIGS o CIG in deroga, salvo il caso in cui si siano stipulati accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità (rif. dgr 576/2019, art. 5, comma 4). La citata disposizione si applica anche ai tirocini svolti in FAD e con strumenti di e-leaning e smart-training. Pur in presenza di accordo sindacale, nel caso in cui il ruolo del tutor sia svolto da dipendenti che fruiscono dei richiamati ammortizzatori sociali, il tirocinio è reso possibile a patto che vi siano le condizioni per assicurare un adeguato tutoraggio e supporto aziendale: pertanto le modalità di svolgimento (sia “in presenza” che “a distanza”)
    dovranno essere organizzate sulla base degli orari di operatività del tutor del soggetto ospitante;
  7. le eventuali variazioni ai progetti formativi individuali (PFI) già avviati, in termini di modalità di conduzione del tirocinio (“a distanza” o “in presenza”) e orari di svolgimento dello stesso, dovranno essere opportunamente tracciate:
    – attraverso l’applicativo informatico “tirocini on line”;
    – attraverso apposite integrazioni documentali da applicare ai richiamati PFI, concordate dai soggetti interessati e adottate secondo le istruzioni e i chiarimenti già forniti dalla Regione Lazio;
  8. le comunicazioni obbligatorie, laddove previste ai sensi della norma vigente, debbono essere coerenti con le date di scadenza dei progetti formativi, eventualmente sospesi e prorogati a causa dell’emergenza COVID – 19;
  9. dal 25 maggio 2020 i soggetti ospitanti dovranno valutare, in base alle condizioni sopra esposte, l’opportunità di riprendere immediatamente le attività di tirocinio o se proseguire la sospensione per un ulteriore periodo, anche al fine di riorganizzare in sicurezza il lavoro dei dipendenti, congiuntamente con le attività formative dei tirocinanti. Tali valutazioni, e le conseguenti decisioni, dovranno essere necessariamente condivise tempestivamente con i
    soggetti promotori e i tirocinanti;
  10.  eventuali casi di esposizione dei dipendenti e dei tirocinanti al rischio per infrazioni o mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e di fronteggiamento della pandemia per COVID-19 (ancora in corso) saranno debitamente segnalati ai competenti organi ispettivi e sanitari e comporteranno, oltre alle sanzioni e ai provvedimenti previsti dalla vigente normativa, l’interruzione immediata del tirocinio e le ulteriori sanzioni previste dalla disciplina regionale in materia.

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