SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA: COME ACCEDERE

Con l’art. 54 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo, il Governo ha esteso l’accesso al Fondo di Solidarietà per sostenere chi si trova in difficoltà per il pagamento del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa.

Finora, l’accesso al Fondo di solidarietà era limitato a chi aveva perso il lavoro, a chi era diventato non autosufficiente a causa di una disabilitò oppure agli eredi della persona titolare del mutuo deceduta prima di completare il saldo di tutte le rate. Con il Decreto Cura Italia le ipotesi di accesso sono aumentate per supportare i cittadini in questo periodo di emergenza sanitaria.

Al momento, i fondi stanziati dal Governo per il Fondo di solidarietà mutui prima casa sono pari a 400 milioni di Euro.

Il fondo copre il 50% degli interessi del mutuo per il periodo di sospensione mentre la restante parte resterà a carico del cliente che ha attivato il mutuo con la banca.

Chi può richiedere la sospensione

La disciplina ordinaria prevede la possibilità di accedere al fondo in presenza di difficoltà economiche derivanti da:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad esclusione delle risoluzioni consensuali, risoluzione per limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia, licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o dimissioni non per giusta causa;
  • cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 9, n 3. c.p.c. ossia relativi a rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione ad esclusione di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa o del lavoratore non per giusta causa;
  • sospensione o riduzione dell’orario di lavoro a causa della crisi per almeno 30 giorni consecutivi e per cassa integrazione, solidarietà;
  • morte o grave infortunio.

Il Governo ha allargato la possibilità di accesso al fondo anche:

  • ai lavoratori dipendenti che, pur non perdendo il lavoro, hanno subito la “sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni”
  • ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che a causa delle misure restrittive messe in atto per contrastare la pandemia di Coronavirus hanno fatto registrare un calo del fatturato pari ad almeno il 33% (considerato a partire dal 21 febbraio 2020, data in cui si è registrato il primo caso di Coronavirus in Italia).

Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli Ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali.

Per lavoratore autonomo si intende il soggetto le cui attività rientrano nell’art. 1 della legge N. 81 del 22 maggio 2017.

REQUISITI AGGIUNTIVI

  • la sospensione dal pagamento delle rate del mutuo vale esclusivamente per il mutuo per la prima casa e non può essere concessa per le rate di un mutuo attivato per l’acquisto di un immobile differente;
  • la sospensione del mutuo può essere applicata solo ai mutui di importo inferiore ai 250 mila Euro. Superato tale importo non è possibile richiedere la sospensione.
  • è necessario che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno e che tutte le rate siano state pagate puntualmente, o almeno non sia mai stato registrato un ritardo superiore ai tre mesi per il saldo di una rata.
  • A differenza della normativa precedente è stato sospeso per i prossimi 9 mesi il requisito relativo all’idee inferiore ai 30 mila euro annui.

Durata massima della sospensione

La durata massima della sospensione delle rate è di:

  • 6 mesi nel caso in cui la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro sia compresa tra i 30 giorni e i 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi nel caso in cui la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro sia compresa tra i 151 e i 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi nel caso in cui la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore ai 303 giorni lavorativi consecutivi.

La sospensione non può superare i 18 mesi e la richiesta è reiterabile per periodi non continuativi, nei limiti della capienza del Fondo e della durata massima.

La sospensione del mutuo non implica alcuna commissione o spesa di istruttoria.

Per il rispetto dei 18 mesi massimi di sospensione non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Come richiedere la sospensione del mutuo

Il cliente che rientra nei requisiti per l’ottenimento della sospensione deve presentare alla propria banca un apposito modulo, disponibile da lunedì 30 marzo, aggiungendo tutta la documentazione richiesta per avviare la pratica.

Il modulo riassume tutte le informazioni da fornire alla banca per verificare il rispetto dei requisiti per l’accesso al fondo.

I documenti richiesti per avere accesso al Fondo:

Oltre la domanda di accesso al Fondo, i documenti alternativamente richiesti:

  • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito;
  • dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti devono autocertificare di aver registrato, a causa delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza, un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33 percento rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019: nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda oppure nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre.

Per tutti i richiedenti non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

A seguito della sospensione del mutuo, gli interessi compensativi sono rimborsati dal Fondo alle banche e sono calcolati sulla base del tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta.

Per tutto quanto non previsto nel Decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM n. 132/2010 non incompatibili con le previsioni introdotte dall’art. 26 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, e dall’art. 54 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 8.

Sarà disponibile sul sito internet del Fondo il modello aggiornato per la domanda di accesso al beneficio.

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