Contributo per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Oggetto
1. Il presente decreto reca i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 212 del 2023 (di seguito denominato “il contributo”).
2. Il contributo di cui al presente decreto è un contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario.
3. Il contributo è erogato a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 3, del decretolegge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, già trasferite alla contabilità speciale n. 1778 dell’Agenzia delle entrate, nei limiti delle somme compensate in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212.
Beneficiari
1. Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali sussistano le seguenti condizioni:
a) l’intervento ha raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) il richiedente ha avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro.
Richiesta del contributo
1. Ai fini dell’erogazione del contributo, le persone fisiche di cui all’articolo 2 trasmettono entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti indicati all’articolo 2. Ciascun richiedente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.
2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata, per conto del richiedente, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.
3. Le modalità di compilazione dell’istanza di cui al comma 1, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Modalità di determinazione del contributo
1. Nell’istanza di cui all’articolo 4, comma 1, il richiedente indica l’importo del contributo richiesto che non può essere superiore al 30 per cento delle spese ammesse al contributo ai sensi dell’articolo 3.
2. L’Agenzia delle entrate eroga i contributi sulla base dei criteri indicati ai commi 3, 4 e 5.
3. Se le risorse stanziate sono sufficienti per l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, l’Agenzia delle entrate determina l’ammontare del contributo in misura pari al 100 per cento dell’importo richiesto. Qualora le risorse stanziate non siano sufficienti ad assicurare l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, le medesime sono destinate prioritariamente all’erogazione di contributi, determinati secondo i criteri indicati ai commi 4 e 5, a favore dei richiedenti che adibiscono ad abitazione principale l’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, l’unità immobiliare facente parte del condominio e sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare. Nell’ipotesi in cui le richieste di contributo inviate dai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui al secondo periodo siano soddisfatte integralmente, le risorse residue sono destinate all’erogazione di contributi, determinati secondo i criteri indicati ai commi 4 e 5, a favore dei richiedenti che non soddisfano dette condizioni.
4. L’Agenzia delle entrate determina l’ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti. Detto ammontare è determinato come segue:
a) se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti è superiore al 100 per cento, il contributo è pari al 100 per cento dell’importo richiesto;
b) se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti è compreso fra il 3 e il 100 per cento, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale risultante;
c) se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti è inferiore al 3 per cento, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale del 3 per cento.
5. Nel caso in cui il contributo sia determinato secondo quanto previsto al comma 4, lettera c), il contributo stesso è erogato, fino ad esaurimento delle risorse, sulla base dell’ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti nel periodo di cui all’articolo
3, comma 3. In presenza di istanze che indicano la medesima data di effettuazione del primo – 6 – bonifico e di insufficienza delle risorse per l’erogazione dei contributi richiesti, il contributo è erogato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui all’articolo 4,
fino ad esaurimento delle risorse.
6. Le percentuali di erogazione di cui al presente articolo sono comunicate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 novembre 2024.
Fonte: Ministero Dell’ Economia