Agricoltura, prorogato fino al 10 settembre il bando da 25 milioni di euro per l’avviamento aziendale dei giovani agricoltori del Lazio
Finalità dell’Avviso
La Misura è orientata a favorire il ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole attraverso la corresponsione di un premio (start-up) per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola.
A chi è rivolto (Destinatari)
L’insediamento è limitato ai giovani agricoltori in possesso di un’azienda agricola di dimensione economica minima, in termini di Produzione Lorda Standard (PLS), non inferiore a 15.000,00 Euro ridotta a 10.000,00 Euro nel caso di aziende ricadenti in zone montane come individuate e classificate in applicazione della regolamentazione comunitaria, e comunque con una PLS non superiore a 250.000 Euro.
Beneficiari
Sono soggetti beneficiari i giovani agricoltori con età compresa tra 18 anni compiuti e i 40 anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola di adeguate dimensioni economiche, in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali e che realizzano un Piano di Sviluppo Aziendale.
L’insediamento si intende perfezionato qualora il giovane si è “insediato come capo unico dell’azienda” dopo averne acquisito la disponibilità, aver aperto la partita IVA in campo agricolo, essersi iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato (codice ATECO 01) ed aver, infine, ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) ottenendo l’iscrizione definitiva. I suddetti giovani agricoltori possono insediarsi come titolari di un’impresa individuale o in una società agricola (di persone, capitali o cooperativa), di nuova costituzione, con le caratteristiche previste dal decreto legislativo 99/2004 e ss.mm.ii.
Per data di primo insediamento si intende la data di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) con codice ATECO 01, che deve essere effettuata prima della presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non prima dei 24 (ventiquattro) mesi antecedenti alla pubblicazione del presente bando pubblico.
Tipologia di intervento
Il premio concesso per l’insediamento viene così modulato:
- 50.000 euro per insediamenti in zona ordinaria;
- 70.000 euro per insediamenti in zona svantaggiata.
Per zone svantaggiate montane debbono intendersi quelle della Direttiva 75/268/CEE, mentre per le altre zone svantaggiate debbono essere presi in considerazione i comuni individuati nella nuova delimitazione approvata con D.M. 6277 del 08/06/2020. Si veda allegato “Nuova delimitazione ANC” al PSR 2014-2022.
Per beneficiare della maggiorazione del premio per le zone montane e svantaggiate l’azienda ove avviene l’insediamento deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
- la prevalenza (51%) della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) deve ricadere in zona montana o svantaggiata.
- la prevalenza (51%) delle PLS deve essere riconducibile a colture ricadenti in superfici
montane o svantaggiate; - il centro aziendale deve essere ubicato in zona montana o svantaggiata.
Il premio sarà corrisposto obbligatoriamente in due rate, di cui la prima rappresenta il 70% e la seconda il restante 30% dell’importo.
Il pagamento della prima rata è subordinato alla presentazione della documentazione ritenuta valida per la dimostrazione dell’avvio del Piano di Sviluppo Aziendale entro i nove mesi dalla decisione individuale di concedere l’aiuto (atto di concessione).
Il pagamento della seconda e ultima rata, acquisito lo status di “agricoltore attivo”, è subordinato:
- alla corretta e completa attuazione del piano di sviluppo aziendale, che deve avvenire entro il termine di 36 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del premio;
- al possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali;
- all’ottenimento dell’iscrizione definitiva all’INPS;
- all’ottenimento della qualifica di IAP o CD.
Modalità di presentazione della domanda e scadenza
La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire entro le ore 23,59 del 10 settembre 2024 (termine modificato con la Determinazione n. G06828 del 5 giugno 2024 e ulteriormente con la Determinazione n. G09009 del 5 luglio 2024).
La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire tramite l’esclusivo utilizzo dell’apposita procedura informatica utilizzando la funzionalità on line collegandosi al portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) al seguente indirizzo http://www.sian.it.
Prima della presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve provvedere a costituire od aggiornare il Fascicolo unico aziendale. I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.
Selezione delle candidature
La Direzione regionale Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste a seguito dell’istruttoria amministrativa e della valutazione svolta sulla base dei criteri di selezione, provvederà ad approvare con atti dirigenziali pubblicati su questo sito e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL), l’elenco delle “domande non ammissibili” e la graduatoria unica regionale delle domande di sostegno ammissibili con indicazione di quelle che, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie previste dal bando, possono essere finanziate (domande “ammesse a finanziamento”) e quelle che, seppure ammissibili, non possono essere finanziate (domande “ammissibili ma non finanziate per carenze di fondi”).
Le condizioni per l’attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale.
Risorse finanziarie
Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del bando pubblico sono stanziati complessivamente Euro 25.000.000.
Fonte: Lazioeuropa.it