700 MILA EURO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL REINSERIMENTO DELLE VITTIME DELL’USURA
700 mila euro per la concessione di contributi tesi a favorire il reinserimento delle vittime del reato di usura e/o di estorsione nell’economia legale e il sostegno a soggetti che, a causa delle difficoltà di accesso al credito, siano potenziali vittime del reato di usura. Sono queste la dotazione finanziaria e la finalità dell’avviso pubblico promosso dalla Regione Lazio per contrastare il fenomeno dell’usura e le sue conseguenze.
Sono destinatarie dei contributi le Fondazioni e le Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura ai sensi dell’articolo 15, commi 4, 5 e 6 della L. 108/1996, iscritte oltre che nell’elenco tenuto dal Ministero Economia e Finanza anche nell’elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura di cui all’articolo 13 della L.R. 14/2015.
Sono beneficiari delle misure e degli interventi previsti dal presente avviso, purché abbiano la residenza e operino nel territorio regionale i soggetti vittime del reato di usura e/o di estorsione e potenziali vittime del reato di usura.
Possono usufruire delle misure di cui al presente avviso le persone fisiche che si trovino nelle seguenti condizioni:
- incapacità di far fronte agli impegni finanziari già assunti;
- capacità di restituire il prestito garantito, da valutare in base al reddito e alla situazione patrimoniale e familiare.
Ai fini della concessione dei benefici l’Associazione/Fondazione tiene conto:
- dell’effettivo stato di bisogno del richiedente, in relazione al reddito e al patrimonio del nucleo familiare e all’entità dell’indebitamento;
- della serietà delle ragioni dell’indebitamento connesse allo stato di bisogno;
- delle fondate prospettive di sottrarre l’indebitato al rischio usura.
Sono comunque esclusi dai benefici:
- coloro che hanno la possibilità di accedere al credito ordinario;
- coloro che alla data di presentazione della relativa domanda siano sottoposti a procedimento penale o abbiano subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per il reato di usura, anche tentato, di cui all’articolo 644 del codice penale o per taluno dei reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche o alle misure di prevenzione ivi previste.
Per coloro che siano successivamente indagati o imputati per i reati di cui sopra, i suddetti benefici sono sospesi fino all’esito dei relativi procedimenti.
Lo stanziamento complessivo per la realizzazione delle misure di cui al presente avviso è pari a euro 700.000 a valere sull’esercizio finanziario 2020.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2020 per la seguente misura è ripartito in parti uguali tra gli enti destinatari che ne facciano richiesta. A seguito dell’ammissione a contributo, l’erogazione dello stesso è condizionata, a pena di decadenza, alla sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione.
Le Associazioni e Fondazioni possono accedere ai contributi, nel limite dello stanziamento complessivo per le prestazioni di garanzie e le attività descritte dal presente avviso purché:
- abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 14/2015 apposita convenzione con uno o più istituti di credito (banche e/o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), per la concessione per facilitare l’accesso al credito dei beneficiari;
- abbiano effettuato, alla data del 31 dicembre 2019, almeno 5 prestazioni di garanzie ai soggetti beneficiari previsti nell’art. 4 del presente avviso pubblico.
Ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 14/2015, le Associazioni/Fondazioni possono concedere una garanzia fino a 50.000 euro per prestiti personali erogati da banche e/o da intermediari finanziari convenzionati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, l.r. 14/2015, da restituire nel termine massimo di dieci anni.
Il prestito garantito è destinato esclusivamente al consolidamento delle esposizioni debitorie verso banche, intermediari finanziari, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche, e fornitori di servizi pubblici.
Il prestito garantito può essere prestato in due soluzioni, di cui:
- la prima non può superare l’importo massimo di 35 mila euro in linea capitale;
- la seconda può essere prestata a condizione che la prima soluzione sia in regolare ammortamento da almeno diciotto mesi; a tal fine la banca e/o l’intermediario finanziario convenzionata rilascia apposita certificazione che è trasmessa, a cura dell’Associazione/Fondazione alla struttura regionale competente prima che venga erogata la seconda soluzione.
L’Associazione/Fondazione può concedere una somma a titolo di anticipazione del prestito garantito per il pagamento da parte dei soggetti beneficiari delle spese indifferibili sostenute, per le quali non è possibile attendere l’erogazione del prestito medesimo. In ogni caso l’entità della somma anticipata non può superare il limite di 3mila euro per persona fisica o per nucleo familiare. L’indifferibilità delle spese è accertata dall’Associazione/Fondazione. Gli importi utilizzati a tale titolo sono reintegrati nella dotazione iniziale al momento dell’erogazione del prestito garantito. Nel caso in cui la banca e/o l’intermediario finanziario convenzionata rifiuti la richiesta di prestito garantito, l’Associazione/Fondazione, per la restituzione dell’anticipazione concessa predispone un piano di rientro, senza interessi, di durata non superiore a sessanta mesi.
Gli Enti interessati alla concessione dei contributi regionali devono presentare apposita istanza utilizzando esclusivamente lo schema tipo di cui all’Allegato A al presente avviso.
L’istanza, completa della documentazione richiesta, deve essere presentata mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo lottausura@regione.lazio.legalmail.it. Sulla busta contenente l’istanza e la documentazione a corredo deve essere apposta la seguente dicitura: “Avviso Pubblico Contributi art. 5 L.R. n. 14/2015 “Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura” – Annualità 2020”. A pena di esclusione, l’istanza deve pervenire entro le ore 14,00 del 30 dicembre 2021.
La valutazione delle istanze pervenute nonché l’adozione dei conseguenti provvedimenti è effettuata dalla struttura regionale competente che provvede, in particolare:
- alla verifica preliminarmente dell’assenza delle cause di esclusione ai sensi dell’articolo 8;
- all’adozione degli atti conseguenti.
Qualora lo ritenga necessario ai fini della relativa valutazione delle istanze presentate, la struttura regionale competente può chiedere eventuali chiarimenti e integrazioni agli enti che dovranno essere forniti nel termine da essa stabilito.
Contatti
Il responsabile del procedimento è la D.ssa Anna Scala – Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale – Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e lotta all’usura – Via Francesco Veccia, 23 – 03100 Frosinone – ascala@regione.lazio.it