REDDITO DI LIBERTA’ PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA, 3 MILIONI PER SOSTENERE PERCORSI DI AUTONOMIA
Pubblicata la Circolare INPS relativa al Reddito di libertà, la misura destinata alle donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali e finanziato con 3 milioni di euro dal Governo.
Requisiti
La misura denominata Reddito di Libertà consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi.
Il contributo in riferimento è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
A tale riguardo è previsto che il Reddito di Libertà sia finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori; inoltre non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, Rem, NASpI, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.).
Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Ai fini del presente beneficio, alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251).
Al fine di facilitare la presentazione in via telematica delle istanze all’INPS, è stata predisposta una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza redatta dalla cittadina interessata.
Saranno inoltrate dagli sportelli comunali solo ed esclusivamente le istanze debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle interessate. Non sarà presa in considerazione, ai fini dell’inoltro, l’istanza non conforme allo schema di modello allegato alla presente circolare ovvero incompleta. Gli operatori comunali referenti per l’inoltro della istanza potranno richiedere l’esibizione del documento di identità ovvero del titolo di soggiorno, qualora ciò si renda necessario.
Le istanze di richiesta del Reddito di Libertà non conformi ai criteri indicati nel D.P.C.M. non saranno prese in carico dall’INPS, che in ogni caso può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso (cfr. l’art. 3, comma 8, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020).
Modalità di compilazione e presentazione della domanda
La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando il modello allegato alla circolare in calce.
L’operatore comunale è tenuto a provvedere al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online di presentazione della domanda stessa, raggiungibile sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.
Nel servizio “Prestazioni Sociali”, già utilizzato dai Comuni per la trasmissione delle domande di Assegno al nucleo Familiare e Maternità, sarà infatti presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.
Il rilascio del servizio, accessibile se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), sarà comunicato con apposito messaggio dell’Istituto.
Successivamente alla trasmissione della domanda, il sistema effettuerà una breve istruttoria automatizzata, al fine di verificare la capienza del budget e la titolarità dello strumento di pagamento (codice IBAN) indicato in domanda, restituendo uno dei seguenti esiti:
- “Accolta in pagamento”;
- “Non accolta per insufficienza di budget”;
- “Accolta in attesa di IBAN” (qualora la verifica sulla titolarità dia esito negativo).
L’esito dell’istruttoria sarà reso disponibile nella procedura a disposizione dei Comuni, che, all’occorrenza, potranno procedere alla stampa della domanda recante l’esito dell’istruttoria; l’esito verrà altresì comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail), ai quali, pertanto, occorre prestare particolare attenzione in fase di compilazione della domanda cartacea, nonché al momento dell’inserimento in procedura.
Si rappresenta, infine, che le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno essere oggetto di accoglimento in un momento successivo, in caso di respingimento di domande già presentate.
Al 31 dicembre 2021, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di budget saranno definitivamente scartate.