Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Descrizione e obiettivi dell’intervento
Con il presente Avviso pubblico, viene data attuazione all’intervento SRD13 – investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, previsto nell’ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027.
L’intervento SRD13 è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un’azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, allo stesso tempo, le performance climatico-ambientali. Tale finalità è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali delle imprese che operano nell’ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzazione può non ricadere nell’elenco del suddetto Allegato I. Per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.
Gli investimenti sono previsti nei seguenti settori produttivi connessi alla trasformazione e/o, commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura:
- – Ortofrutticolo
- – Vitivinicolo
- – Lattiero/Caseario
- – Carne
- – Olivicolo
- – Cerealicolo/foraggero
- – Florovivaistico
- – Sementiero
- – Allevamenti minori
- – Altri comparti produttivi.
Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell’Allegato I. In tal caso il sostegno può essere concesso in regime di de minimis generale, di cui al Regolamento UE/2831/2023.
Il presente bando pubblico finanzia i seguenti investimenti di cui all’Azione 1 dell’intervento SRD13:
- a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l’acquisto, realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l’approvvigionamento e l’efficiente utilizzo degli input produttivi tra cui quelli energetici e idrici in un’ottica di sostenibilità;
- c) miglioramento dei processi di integrazione nell’ambito delle filiere;
- d) adeguamento/potenziamentodegliimpiantiedeiprocessiproduttiviaisistemidigestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del
prodotto;
- e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un’ottica di riutilizzo dei
sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
- f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla
normativa vigente;
- g) aumentodelvaloreaggiuntodelleproduzioni,inclusalaqualificazionedelleproduzioni
attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l’aspetto della sicurezza alimentare;
- h) aperturadinuovimercati.
Soggetti beneficiari
Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando le imprese agroindustriali, le imprese agricole singole o associate e le società cooperative che svolgono attività di trasformazione, di trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca.
Per un’identificazione puntuale dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato UE, laddove non direttamente desumibile da detto Allegato, ci si avvale della classificazione utilizzata per la Tariffa doganale d’uso integrata (TARIC) raggiungibile al seguente indirizzo https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/ ed alla Nomenclatura tariffaria e statistica [regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987] e relative “Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea” [G.U. C76 dell’Unione Europea comunicazioni e informazioni 04/03/2015]. Detti riferimenti possono essere utilizzati quali strumenti per l’individuazione/classificazione dei prodotti agricoli nell’ambito dei capitoli, voci e sottovoci dell’universo dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato. Qualora necessario, suddetti strumenti possono essere utilizzati anche in maniera complementare. Si precisa che:
- – per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
-
– per sviluppo dei prodotti agricoli si intende l’introduzione di tecnologie e procedure tese a sviluppare prodotti nuovi o di qualità superiore, ad aprire nuovi mercati soprattutto nel contesto della filiera corta.
Sono escluse:
- – le imprese che effettuano la sola commercializzazione;
- – le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Qualora il diritto dell’Unione comporti l’imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, è concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda.
– per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende: la detenzione o l’esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
Con la domanda di sostegno deve essere prodotta la seguente documentazione:
- relazione Tecnica che dovrà riportare almeno i contenuti previsti all’articolo 7 del presente bando. Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell’investimento programmato, con indicazione della suddivisione del costo previsto per “tipologie di investimento”, e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione del miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell’azienda agricola, nonché le modalità utilizzate per la dimostrazione della congruità delle varie voci di spesa nel rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente paragrafo del presente bando pubblico. Inoltre, dovrà essere descritto e dettagliato, per quanto pertinente, il livello di progettazione e lo stato di avanzamento procedurale in ordine al requisito della “immediata cantierabilità. La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o
collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- “Business Plan” che l’applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN rende disponibile a seguito dell’implementazione dei dati economici
e finanziari dell’azienda;
- foglio di calcolo per il computo delle “spese generali”
(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378.)
- elaborati tecnici prodotti dagli applicativi informatici utilizzati per la verifica della
ragionevolezza dei costi (costi di riferimento);
- Atti progettuali, elaborati tecnici e, laddove previsti, computo metrico estimativo analitico,
delle opere e dei lavori relativi agli investimenti programmati;
- Preventivi, laddove previsti, o altra documentazione per la dimostrazione della ragionevolezza
dei costi
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 resa dal richiedente ovvero, in caso di impresa unica,
dalle imprese collegate, relativamente all’assenza di doppio finanziamento; detta dichiarazione in caso di intervento settoriale, finanziato da altre risorse FEAGA in favore di OP o AOP, deve essere resa a nome dei soci aderenti;
contratti di fornitura/acquisto della materia prima stipulati a norma dell’Art. 62 della L. 24 marzo 2012 n. 27. I contratti di fornitura/acquisto della materia prima di provenienza extra aziendale, devono esplicitare le condizioni concordate tra le parti e l’obbligo, da parte del titolare della domanda di sostegno, di ritirare il prodotto alle migliori condizioni di mercato, per una durata non inferiore a 2 (due) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale. Il conferimento del prodotto potrà essere dimostrato, al momento dell’inoltro dell’istanza, tramite la presentazione di contratti di fornitura/acquisto stipulati a norma dell’Art. 62 della L. 24 marzo 2012 n. 27 debitamente firmati e corredati dalla fotocopia dei documenti di identità dei contraenti. In alternativa ai contratti di fornitura/acquisto possono essere presentati:
- – per le Organizzazioni di Produttori, Cooperative agricole o Consorzi di cooperative, comprese quelle con vincolo di conferimento: elenco dei propri associati conferitori di prodotto oggetto di intervento, riportanti i dati anagrafici, l’ubicazione dell’azienda, la superficie interessata, la produzione conferita per qualità e quantità, a firma del presidente del Consiglio di amministrazione;
- – per il comparto olivicolo, idonea documentazione (Registro di carico e scarico su portale SIAN) tesa a dimostrare la capacità e le modalità di approvvigionamento.
- – nel caso di “particolari situazioni strutturali della filiera” che rendono impossibile la stipula di contratti di fornitura con i produttori di base, può essere presentata documentazione alternativa con la quale dovrà essere specificata e dimostrata la capacità e le modalità di approvvigionamento della materia prima, evidenziando la ricaduta dei benefici sui produttori di base. Si considerano quali “particolari situazioni strutturali della filiera” quelle nelle quali la struttura organizzativa della filiera sia caratterizzata da un numero elevato di piccoli produttori che realizzano quantitativi limitati dello specifico prodotto a condizione che l’impresa richiedente dichiari sotto la propria responsabilità la sussistenza di consolidati rapporti commerciali.
Fonte: Regionelazio.it