OCM Vino: ristrutturazione e riconversione dei vigneti (campagna 2024-2025)

FINALITA’

Il bando pubblico attiva l’applicazione regionale per la campagna 2024/2025 dell’intervento del settore vitivinicolo della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, inserito nel Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune per il periodo di programmazione 2023/2027.

L’intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l’obiettivo di incrementare la competitività dei produttori di uva, di favorire la riqualificazione ed il rinnovamento dei vigneti e di incentivare la meccanizzazione al fine di ridurre i costi di produzione e aumentare la sostenibilità in tutte le sue dimensioni (economica, ambientale e sociale) del settore vitivinicolo.

L’intervento per la campagna 2024/2025 si applica sull’intero territorio della Regione Lazio per le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine (DOP) e indicazione geografica (IGP) nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale in materia di potenziale viticolo, e relative disposizioni attuative.

DESTINATARI

Beneficiari del sostegno sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide. Le eventuali autorizzazioni all’impianto da utilizzare devono essere definite prima della finanziabilità.

Rientrano tra i beneficiari di cui sopra i seguenti soggetti:

  • imprenditori agricoli singoli
  • associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute
  • cooperative agricole
  • società di persone e di capitali esercitanti attività agricola
  • consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP

Al momento della presentazione della domanda di sostegno i soggetti debbono essere conduttori di vigneti impiantati con varietà di uve da vino classificate per la coltivazione nella Regione Lazio o detenere autorizzazioni al reimpianto di vigneti, ad eccezione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013, come modificato da regolamento (UE) 2021/2117 e delle autorizzazioni per conversione di diritti di reimpianto trasferiti da altra azienda così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016, punto 9.

Possono beneficiare dell’aiuto anche coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non detengano ancora autorizzazioni al reimpianto di vigneti, purché si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

  • abbiano già effettuata e comunicata l’estirpazione di vigneto, anche contestualmente alla domanda di sostegno all’intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
  • siano destinatari di provvedimento di estirpazione obbligatoria da parte dell’Autorità competente per motivi fitosanitari.

Il richiedente, titolare o legale rappresentante, deve essere legittimato alla presentazione della domanda di sostegno e all’adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi all’adesione al presente intervento.

Attività oggetto di sostegno

Sono ammissibili le seguenti attività:

RICONVERSIONE VARIETALE dei vigneti, che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

RISTRUTTURAZIONE dei vigneti, che consiste:

  • nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;
  • nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

Le attività di cui ai punti precedenti si realizzano attraverso il reimpianto di una superficie vitata:

  • mediante l’utilizzo di una autorizzazione al reimpianto in possesso del beneficiario in corso di validità;
  • estirpando un vigneto presente sul Fascicolo aziendale con successiva acquisizione della relativa autorizzazione al reimpianto;
  • con l’impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in conduzione sul
    Fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno;
  • mediante conversione di un diritto di reimpianto iscritto nel Registro nazionale a condizione che la richiesta di conversione sia avvenuta entro e non oltre il 31 dicembre
    2022 e il diritto non provenga da trasferimento da altra azienda.

Le domande di sostegno possono essere presentate in forma singola o in forma collettiva.
La superficie minima per domanda di sostegno di 0,50 ettari per tutte le attività, ridotta a:

a. 0,30 ettari, in caso di interventi di richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a 3 (tre) ettari o per il caso di progetti collettivi;

b. 0,10 ettari, in caso di interventi di:

  • reimpianto di “vigneti eroici” iscritti nel Registro regionale;
  • reimpianto di “vigneti storici” iscritti nel Registro regionale;
  • reimpianto con domande su appezzamento singolo attinenti alla “Viticoltura eroica”;
  • reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie.

Deve prevedersi:

  • l’impiego di varietà di uve da vino comprese tra e varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Lazio in conformità all’Accordo tra il Ministero e le Regioni e le PP.AA. del 25 luglio 2002;
  • l’impiego di materiale vivaistico prodotto nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 16 concernente Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
  • la realizzazione di vigneti realizzati utilizzando forme di allevamento a SPALLIERA (es. Guyot, Cordone speronato, o sistemi di potatura similari), CORTINA, G.D.C., tali da permettere un agevole uso delle macchine operatrici. Forme ritenute le più adatte ad una produzione di qualità per la peculiarità dei vitigni e le caratteristiche ambientali degli ambienti viticoli laziali.

Fanno eccezione le forme di allevamento impiegate per interventi su “vigneti storici”, di cui al seguente paragrafo delle presenti disposizioni, che debbono essere reimpiantati prevedendo la forma di allevamento tradizionale che ne ha consentito il riconoscimento ed iscrizione nel Registro regionale;

  • l’esclusivo impiego di strutture di sostegno nuove;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

All’atto della presentazione della domanda di sostegno, la modalità prescelta per l’erogazione dell’aiuto:

  • pagamento a collaudo dei lavori, oppure,
  • un pagamento in forma anticipata nella misura dell’80% sul totale del contributo ammesso a finanziamento previa presentazione di garanzia/cauzione, con successiva liquidazione del saldo al collaudo, al netto dell’anticipo.

La domanda di sostegno (con eventuale richiesta di anticipo) è disposta mediante piattaforma SIAN in base ai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

In ambito SIAN le domande di aiuto del settore RRV vengono raggruppate logicamente in tre categorie, con conseguenti specifiche di controllo:

a) domanda di aiuto per interventi sui vigneti oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di un provvedimento emanato da Servizio Fitosanitario regionale.

b) domanda di aiuto per interventi di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti su vigneti aventi le caratteristiche di:

  • il riconoscimento di “Vigneto storico” (vigneto definito all’articolo 2, comma 1 e articolo 3 lettera b), comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell’art. 5; iscritto nel Registro regionale ai sensi della Determinazione dirigenziale n. G00733 del 27/01/2021 – Suppl. 1 al BUR n. 15 del 16 febbraio 2021, destinatari di apposita quota di riserva (il 20% sul complessivo della dotazione finanziaria) dei fondi destinati all’autorizzazione al finanziamento del presente Avviso, ai sensi dell’artico 9 del DM 646643/2022;
  • il riconoscimento di “Vigneto eroico” (vigneto definito all’articolo 2, comma 1 e articolo 3 lettera a), comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell’art. 5; iscritto nel Registro regionale ai sensi della Determinazione dirigenziale n. G00733 del 27/01/2021 – Suppl. 1 al BUR n. 15 del 16 febbraio 2021, destinatari di apposita quota di riserva (il 20% sul complessivo della dotazione finanziaria) dei fondi destinati all’autorizzazione al finanziamento del presente Avviso, ai sensi dell’artico 9 del DM 646643/2022;
  • superfici caratteristiche di “Viticoltura eroica” (superfici aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1 e articolo 3 lettera a), comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell’art. 5).

c) domanda di aiuto per interventi di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti che non ricadono nei due gruppi precedenti.

Nella fase di compilazione, a valle della selezione della tipologia di domanda (“Quadro B – Dichiarazione ed impegni”), a fronte di un automatismo, la domanda stessa viene inquadrata nella specifica categoria e, conseguentemente, verranno proposte all’utente esclusivamente le azioni afferenti tale specifica categoria.

Nel caso in cui un beneficiario avesse la necessità di includere in domanda azioni riconducibili a differenti categorie, sarà necessario procedere presentando domande distinte.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i richiedenti dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che le stesse possano oggetto di richiesta contributo con la domanda di sostegno.

Sulla base della normativa nazionale le superfici a vigneto devono essere opportunamente dettagliate e verificate nell’ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto, è necessario che tutte le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell’ambito dello Schedario Viticolo Nazionale.

Il termine per la presentazione, con rilascio informatico della domanda di sostegno all’Organismo Pagatore (OP) Agea per la campagna 2024/2025, è previsto al 12 luglio 2024.

La compilazione e la presentazione di tutte le tipologie di domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN. Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande presentate con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura telematica resa disponibile, da parte dell’OP Agea, mediante il portale SIAN (www.sian.it).

Completata la fase di compilazione da parte dell’utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l’attribuzione del numero di protocollo dell’OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all’OP AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda rende la domanda non ricevibile).

In base al cronoprogramma di realizzazione delle attività indicato dal beneficiario nella domanda di sostegno, per le domande che risulteranno ammesse al contributo la fine dei lavori e la presentazione della domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata e rilasciata rispettivamente:

  • entro il 20 giugno 2025 oppure
  • entro il 20 giugno 2026 oppure
  • entro il 20 giugno 2027

 

Fonte: Lazioeuropa.it