Sostegno agli investimenti del settore vinicolo. Piano strategico 2023-2027. Ammissione domande prorogata fino al 14 giugno 2024

OBIETTIVI DEL SOSTEGNO

Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell’impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato, aumento della competitività dal punto di vista della produzione e/o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici,
l’efficienza globale nonché trattamenti sostenibili contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici.
I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso la Misura di aiuto sono pertanto rivolti a:
1. migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell’Unione;
2. migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell’Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività nel lungo periodo per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili;
3. contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi come pure al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell’impatto ambientale del settore vitivinicolo dell’Unione, anche assistendo i viticoltori nella riduzione dell’uso di fattori
di produzione e attuando metodi e pratiche colturali più sostenibili dal punto di vista ambientale.

BENEFICIARI, AMBITO TERRITORIALE E MISURE DEL SOSTEGNO

Il sostegno per gli Investimenti è previsto all’art 58 comma 1) par. b) del regolamento UE 2021/2115 ed è inserito nel PSN-PAC 2023/2027 e può essere concesso ai richiedenti che, alla data di presentazione della domanda di aiuto:
– sono titolari di partita IVA;
– sono iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
– hanno costituito nel Sian un “fascicolo aziendale” aggiornato e valido. Possono beneficiare dell’aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. Possono beneficiare dell’aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all’art. 157 del Reg. (Ue) n. 1308/2013 s.m.i., compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell’art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n.238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni. Devono essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei Reg. UE 2018/273 e n. 2018/274, aver presentato nei termini previsti le dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei predetti regolamenti UE, ovvero di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto ovvero di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla già menzionata presentazione, ovvero di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore ai sensi dell’art. 2) paragrafo 2) del Regolamento Ue n. 1306/2013 (art. 49 del regolamento delegato Ue n. 2018/276). Devono essere in possesso di copia dell’estratto degli ultimi due bilanci, dal quale si evince la tipologia di impresa, per le imprese senza obbligo di bilancio dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 con l’indicazione dell’importo fatturato degli ultimi due anni per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente. I richiedenti di cui ai paragrafi precedenti possono accedere al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Reg. delegato (Ue) n. 2018/273 ed il Reg. di esecuzione UE n. 2018/274 alla data di presentazione della domanda di aiuto. Non sono ammissibili al sostegno beneficiari nei confronti dei quali sia disposta la penalità accessoria dell’esclusione dall’aiuto in esito a decadenza e revoca ordinata per precedenti annualità del sostegno agli Investimenti dell’OCM vitivinicola o per i quali sia disposta l’esclusione dagli interventi di sostegno dell’OCM prevista dall’art. 69 della legge n. 238/2016

MISURE DEL SOSTEGNO

Possono accedere all’aiuto le microimprese, le piccole e medie imprese, come definite dall’art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003; il contributo erogabile è disposto nel massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Il limite massimo, di cui al paragrafo precedente, è ridotto al 20% delle spese sostenute qualora l’investimento sia realizzato da una impresa qualificabile come intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro e per la quale non trova applicazione l’art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Per le imprese classificabili come grande impresa, ovvero che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro, il contributo massimo erogabile è pari al 19% della spesa sostenuta. Non è concesso alcun aiuto finanziario dell’Unione a imprese in difficoltà (art. 5, paragrafo 2, 4° capoverso del regolamento (UE) 2021/2115) ai sensi della comunicazione della Commissione relativa a  “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (GU C 249 del 31/07/2014 pag. 1)

INVESTIMENTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Il sostegno è riconosciuto per gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. L’investimento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all’attività vitivinicola
dell’impresa e deve avere come scopo finale l’aumento della competitività dell’Azienda richiedente nell’ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII – parte II regolamento (UE) n. 1308/2013. Le tipologie di investimento ammissibili all’aiuto sono quelli di seguito riportati:
A. Investimenti materiali per la costruzione, ristrutturazione e ammodernamento di beni immobili (investimenti strutturali) purché strettamente funzionali con le tipologie di intervento programmate ed ammissibili al finanziamento: la costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell’azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi mediante realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale, ivi incluse le strutture destinate al commercio al dettaglio, sale di promozione di vini, uffici;
B. spese per l’acquisto di nuove macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali, purché strettamente funzionali con le tipologie di intervento programmate ed ammissibili al finanziamento: acquisto macchinari e attrezzature nuove impiegate nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli. Tra questi: impianti tecnologici, recipienti, contenitori, barriques, hardware, interventi per il potenziamento e la razionalizzazione delle fasi della logistica. Sono ammissibili anche mezzi di trasporto ma solo se specialistici e permanentemente attrezzati per l’esclusivo trasporto di prodotti vitivinicoli connessi all’attività di impresa e agli obiettivi del presente bando, come
anche spese per arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di presentazione e per uffici, spese per l’introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto. Gli investimenti relativi al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica
prevedono il finanziamento di operazioni volte al miglioramento della gestione interna alla cantina, sia del prodotto finito sia dei prodotti intermedi utilizzati durante le fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.
C. spese per investimenti immateriali quali acquisto o sviluppo di software direttamente connessi all’attività finanziata, acquisizione o sviluppo di programmi informatici (hardware e software per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e per il commercio elettronico), acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

SPESE GENERALI

L’intervento relativo all’introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto comprende esclusivamente le spese materiali/strumentazione e i relativi programmi. informatici per l’introduzione di sistemi di gestione integrata della qualità (quali ad esempio le
certificazioni ISO, BRC/IFS) nelle fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli trasformati di cui all’allegato VII, parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dell’aceto di vino di cui al punto 17. Non sono ammessi i costi d’iscrizione e di contributo
annuo per l’adesione a sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto e non sono ammesse le spese relative ai controlli e alle analisi richieste per verificarne la conformità con le specifiche del sistema di certificazione di processo e di prodotto adottato. Per la compilazione della domanda di aiuto si fa comunque riferimento agli elenchi di dettaglio degli investimenti riportati quali lista di Azioni, Interventi e sub-Interventi nella piattaforma SIAN. Tutte le spese per gli interventi ammessi, comprese le spese generali, per risultare ammissibili, devono rispondere ai requisiti di imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza, quindi i costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. La quota complessiva degli investimenti immateriali di cui alla precedente lettera C) e delle Spese generali, comunque ricondotte alle spese di cui alle precedenti lettere A) e B), non può essere in ogni caso superiore al 20% dell’intero investimento proposto.

OPERE STRUTTURALI

Nel caso di opere strutturali gli investimenti relativi alla domanda di aiuto presentata devono essere immediatamente cantierabili al momento della presentazione della domanda, fermo restando eventuali deroghe previste dal presente Avviso pubblico. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è
stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l’avvio e la realizzazione dei lavori. Fermo restando le deroghe consentite e di seguito indicate per la documentazione di pertinenza. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l’attuazione della misura, il beneficiario dovrà garantire che gli investimenti relativi alla domanda di aiuto presentata siano immediatamente cantierabili alla data di presentazione della domanda di aiuto, presentando a tal fine apposita dichiarazione, Pertanto, i progetti di investimento al momento della presentazione della domanda d’aiuto devono essere corredati da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente:
– Permesso a costruire
– Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)
– Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
– Altre autorizzazioni o pareri previsti e riportanti la destinazione a cui sarà adibita l’opera strutturale oggetto dell’investimento Nel caso i suddetti titoli, necessari per la realizzazione del progetto proposto, non risultino posseduti dal richiedente al momento della presentazione informatica della domanda di aiuto occorre allegare, alla domanda di aiuto, dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. dal
richiedente e tecnico abilitato contenente gli estremi della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. firmata dallo stesso richiedente e tecnico abilitato competente nel settore specifico, che le opere
saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della “edilizia libera”. Laddove di applicazione, al momento della presentazione della domanda di sostegno dovrà essere dimostrato che sia stato adottato dall’Organo preposto il provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui all’articolo 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, così
come disciplinato dall’art.8 commi 12 e 13 della L.R. 1/2020. Pertanto, qualora ricorrano le condizioni per l’attivazione di procedure autorizzative che prevedano l’indizione di una conferenza di servizi di cui alla L. 241/90, la cantierabilità è acquisita contestualmente alla conclusione dell’iter
autorizzativo avviato. Nei soli casi di presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A, il requisito dell’immediata cantierabilità s’intende soddisfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza alcuna osservazione da parte del Comune, previa dichiarazione da parte dell’Amministrazione procedente attestante la conclusione del periodo per l’eventuale comunicazione di diniego e di divieto di prosecuzione dell’attività. Qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o soggette alla disciplina della “edilizia libera” al momento della presentazione delle domanda di sostegno, qualora non siano decorsi i termini previsti dalla normativa vigente, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione firmata dallo stesso e dal tecnico abilitato, competente nel settore specifico, all’esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine/albo, che attesti che le opere sono soggette a tali discipline e  che sono state già inoltrate all’Ente preposto alla verifica di tali istanze, riportando gli estremi di invio all’Ente oppure che sono soggette alla disciplina della “edilizia libera”. In deroga alle suddette disposizioni:
– i titoli abilitativi richiesti e previsti dalla normativa vigente dovranno essere trasmessi agli uffici istruttori entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla notifica di finanziabilità della domanda di aiuto, pena la revoca del provvedimento di concessione e la decadenza dall’aiuto concesso.
– nel caso di progetti di investimento che prevedono il solo acquisto di attrezzature o dotazioni, i documenti attestanti, ai sensi di legge, l’agibilità per i locali destinati all’installazione delle dotazioni e/o attrezzature, potranno essere acquisiti e trasmessi agli uffici istruttori entro il termine massimo della conclusione delle procedure di istruttoria di ammissibilità, pena l’inammissibilità al sostegno.

TITOLI A DISPORRE

I richiedenti, per accedere al regime di aiuto, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l’attività oggetto dell’investimento per un periodo che vada dalla presentazione della domanda di aiuto ai cinque anni successivi al pagamento del saldo finale. I titoli a disporre ammessi sono esclusivamente i seguenti:
▪ proprietà e/o comproprietà; nel caso di comproprietà, qualora siano previsti investimenti strutturali, deve essere acquisita apposita dichiarazione da parte di tutti i comproprietari che autorizzano il richiedente alla realizzazione dell’investimento.
▪ contratto di affitto scritto e registrato, e con una durata residua che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni dalla data del pagamento finale. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di aiuto, la disponibilità di contratti di durata almeno pari al periodo di validità sopra indicato e che sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell’investimento programmato da parte dell’affittuario. I titoli a disporre e la relativa durata devono risultare dal fascicolo aziendale aggiornato e validato. In deroga a quanto sopra: è possibile l’integrazione a valere dei titoli già in possesso al momento della presentazione della domanda di aiuto, che dovrà avvenire con l’aggiornamento del fascicolo e la
produzione formale degli stessi nel termine massimo di 30 (trenta) giorni successivi alla notifica dell’ammissione al sostegno della domanda di aiuto, pena la revoca del provvedimento di concessione e la decadenza dall’aiuto concesso.

TERMINI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto è fissato alla data del 14 giugno  2024

Fonte: RegioneLazio.it