Botteghe storiche, stanziati 2,4 milioni di euro per la salvaguardia e la valorizzazione

La Giunta regionale del Lazio ha approvato uno stanziamento di 2.400.000,00 euro per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività artistiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche.

Soggetti beneficiari

Sono beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1, i Comuni del Lazio:

a)  che hanno completato il censimento, riferito all’anno 2023, delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, inserite, per tipologia di attività, nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge (di seguito Elenco regionale), approvato con la determinazione dirigenziale n. G01230 del 6 febbraio 2024;

b)  che hanno completato il censimento, riferito all’anno 2023, qualora presenti, delle attività di commercio su aree pubbliche, con carattere di storicità di cui all’articolo 6, della legge,inserite nell’Elenco regionale.

La domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata in ogni parte, deve recare la firma digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario, oppure di altro soggetto in possesso di specifica delega, e deve essere inviata, tramite posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente al seguente indirizzo: avvisobotteghestoriche@pec.regione.lazio.it con specifico oggetto: Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, iscritti nell’elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1. Le predette domande dovranno pervenire al suddetto indirizzo a decorrere dalle ore 12.00 del 1° marzo 2024. Lo sportello resterà aperto fino alle ore 23:59:59 del giorno 31 luglio 2024. Per ciascun programma sarà ammesso un unico invio (PEC). In virtù della procedura descritta all’articolo 9 non è ammesso l’invio plurimo; nel caso, sarà preso in considerazione esclusivamente il primo programma trasmesso, salvo quanto previsto con riferimento alla richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione che la Regione potrà inoltrare al Comune nel corso della procedura di valutazione.

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Fonte: Regionelazio.it