NUOVE MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO DEL LAZIO

Approvate modifiche ed integrazioni dei criteri e modalità per l’aggiornamento dell’Albo Regionale delle Proloco come disposti dalle Determinazioni Dirigenziali n. G07063 del 21-06-2016 e n. G12734 del 20-09-2017 nonché per le correlate nuove iscrizioni e/o cancellazioni delle Associazioni Pro Loco di competenza dell’Agenzia Regionale del Turismo, alla luce della modifica dell’art. 15 della L.R. n. 13/2007 sostituito dall’art. 12 della Legge Regionale n. 8 del 24 Maggio 2022.

Riguardo le nuove iscrizioni all’Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio devono ricorrere le seguenti condizioni:

1. che nello stesso comune non esista altra associazione già iscritta all’albo, a meno che nel comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, storico e culturale; in tal caso l’iscrizione all’albo di ulteriori associazioni pro-loco può essere consentita sentite l’UNPLI e l’amministrazione locale di riferimento;
2. l’associazione sia costituita con scrittura privata registrata;
3. nello Statuto dell’Associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale

Modalità e Termini

L’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco è richiesta mediante istanza presentata all’Agenzia Regionale del Turismo, come da modello scaricabile in formato word al seguente link  corredata da:

1. copia autenticata dell’atto costitutivo;
2. copia autenticata dello statuto;
3. parere positivo del Comune competente per territorio, il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall’acquisizione del parere del Comune;
4. copia del documento, in corso di validità, del legale rappresentante.

Entro i successivi 90 gg. l’Agenzia Regionale del Turismo, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, procede con proprio provvedimento all’accoglimento ovvero, previo preavviso, al diniego della richiesta di iscrizione all’Albo regionale.

Cancellazione dall’ Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio.

La cancellazione dall’Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio è disposta dall’Agenzia Regionale del Turismo con proprio provvedimento, a domanda dell’Associazione Pro Loco oppure, come disposto dalla legge:

1. quando vengono meno i requisiti previsti;
2. nel caso in cui sia comprovata una inattività di almeno un anno;
3. per lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità di cui al comma 1
dell’art 15 della Legge;
4. su motivata richiesta dell’amministrazione locali di riferimento.

Attività di controllo per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Regionale Proloco.

Al fine di consentire le verifiche da parte dell’Agenzia Regionale del Turismo, le Associazioni Pro Loco iscritte all’ Elenco regionale, trasmettono all’Agenzia, la seguente documentazione:

– entro il 30 giugno di ogni anno, la trasmissione, da parte delle Pro Loco, della relazione descrittiva ed economico/finanziaria sull’attività svolta nell’anno precedente e in programmazione per l’anno in corso e, ad integrazione della relazione suddetta, l’invio dei relativi bilanci (consuntivo per l’anno precedente e preventivo per l’anno in corso) corredati dai rispettivi verbali di approvazione dell’Assemblea dei soci;

– nel termine di 30 giorni, le comunicazioni relative al rinnovo degli organi statutari e/o afferenti alle modifiche dei medesimi, le variazioni dell’indirizzo della sede, dei recapiti telefonici e degli indirizzi e-mail e di posta elettronica certificata.

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