DAL GOVERNO NUOVE INDICAZIONI SU GREEN PASS E MASCHERINE NEI LUOGHI DI LAVORO E PUBBLICI

Dal 1° maggio  2022 sono in vigore nuove norme sull’utilizzo del green pass. Ne viene ridotto l’uso per accedere a luoghi di lavoro e locali pubblici, con l’eccezione degli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa.

Le attività lavorative per le quali è esclusivamente richiesto il possesso del green pass rafforzato sul luogo di lavoro:

– personale sanitario;
– operatori d’interesse sanitario;
– personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture e attività sanitarie e sociosanitarie, ad esclusione di quello che svolge
attività lavorativa con contratti esterni;
– lavoratori impiegati in strutture residenziali e socioassistenziali

L’esibizione del green pass base  rafforzato resta valido per l’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, alle strutture residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice.

Consentito con:
– ciclo vaccinale “primario” e tampone negativo
oppure
– guarigione e tampone negativo
oppure
– richiamo vaccinale (terza dose).

Uso della mascherina

Dal 1° maggio al 15 giugno 2022, l’obbligo di utilizzare le mascherine ffp2 è in vigore per:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni;
  • autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie è in vigore, fino al 15 giugno, anche per gli utenti, i visitatori e i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

L’obbligo di indossare le mascherine non è comunque previsto per:

  1. bambini sotto i 6 anni di età;
  2. persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
  3. operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina:

  • mentre si effettua l’attività sportiva;
  • mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
  • mentre si balla nelle discoteche, nelle sale da ballo e nei locali assimilati;
  • quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.