APPROVATE LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI PER AMMINISTRAZIONE BENI COMUNI

Approvate le Linee guida per l’adozione, da parte degli enti locali, dei regolamenti per la promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni

L’amministrazione condivisa è, di fatto, il modello organizzativo che attua il principio
costituzionale di sussidiarietà orizzontale, sancito dall’articolo 118, quarto comma, della
Costituzione, a norma del quale gli enti del governo territoriale «favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale».

La Regione Lazio, cogliendo l’importanza di questa disposizione, ma anche le opportunità che dalla stessa possono derivare, ha approvato la legge 26 giugno 2019, n. 10, che ha come obiettivo e merito quello di introdurre norme rivolte alla “Promozione dell’amministrazione condivisa”, ponendosi a un livello intermedio tra il principio costituzionale e la disciplina di dettaglio dell’amministrazione condivisa che è possibile trovare negli specifici regolamenti adottabili a livello comunale. Essa ha l’obiettivo di definire le politiche regionali, improntandole alla collaborazione civica tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa. L’approvazione dei regolamenti comunali ha il vantaggio di iscrivere le relazioni di collaborazione dentro una cornice più solida in termini di riferimenti normativi.

Principi per l’adozione dei regolamenti

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della l.r. 10/2019, gli enti locali adottano i propri regolamenti per la promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni nel rispetto dei seguenti principi:
a) collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi diretta allo svolgimento di attività
orientate al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale e alla durata nel tempo;
b) garanzia, da parte dell’amministrazione, dell’autonomia civica e della massima conoscibilità
delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno
assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate;
c) valorizzazione della responsabilità dell’amministrazione e dei cittadini, quale presupposto
necessario per il conseguimento di risultati utili e misurabili;
d) inclusività e apertura alla partecipazione dei cittadini interessati a svolgere interventi di
amministrazione condivisa, consentendo di presentare proposte ovvero di contribuire ad
attività già in corso e comunque di fruire dei beni comuni, senza discriminazione di genere,
origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e
disabilità;
e) promozione delle pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale,
credo religioso, orientamento sessuale e disabilità, e contrasto delle discriminazioni nel
rapporto di collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi, tenendo conto, ove
possibile, del punto di vista dei bambini;
f) sostenibilità delle decisioni assunte nell’ambito del rapporto di collaborazione, che non
ingenerino oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e che devono
essere sempre confrontati e valutati rispetto alle ricadute ambientali, sociali, culturali, e
all’utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
g) proporzionalità tra le effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e gli
adempimenti richiesti, adeguatezza delle forme di collaborazione alle esigenze di tutela e
differenziazione rispetto alla natura del bene comune;
h) informalità della relazione tra amministrazione e cittadini, improntando i procedimenti alla
massima semplificazione amministrativa e allo snellimento delle procedure con il rispetto di
specifiche formalità solo quando espressamente previste dalla legge, anche attraverso
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l’individuazione di un referente unico dell’amministrazione e comunque nel rispetto dei
principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
i) riconoscimento delle comunità locali quali soggetti da privilegiare per la definizione di patti
di collaborazione per la cura, la rigenerazione, la valorizzazione e la gestione condivisa dei
beni comuni urbani;
l) creazione di modelli di gestione dei beni comuni autonomi e organizzati sui principi di
cooperazione, inclusione, co-progettazione, collaborazione e condivisione, con l’obiettivo
del benessere, della fruibilità, della sostenibilità e della capacità di generare relazioni per la
comunità, anche tenendo conto delle sperimentazioni già in atto nella gestione diretta dei
beni comuni, in particolare di quelle con funzioni sociali e culturali, comprese quelle che
operano in gestione cooperativa per il recupero di immobili;
m) creazione di un elenco di beni immobili censiti annualmente, in particolare di quelli
indisponibili e di quelli in disuso, sul quale è possibile presentare proposte per le finalità
dell’amministrazione condivisa;
n) elaborazione e diffusione di rapporti periodici sulla gestione dei beni comuni, ai quali
contribuiscono le comunità di cittadini attivi, nonché realizzazione di scambi di esperienze
con altre amministrazioni, anche estere, che abbiano adottato regolamenti analoghi.

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