RETE REGIONALE DIMORE, VILLE, COMPLESSI, PARCHI E GIARDINI STORICI: DAL 1° MAGGIO APERTE LE DOMANDE

Approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico della Regione Lazio.

La Rete è finalizzata a promuovere e sostenere interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza,
informazione e formazione relativamente ai beni indicati che siano stati dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e presenti sul territorio della Regione.

L’accreditamento alla Rete è requisito per l’eventuale concessione di forme di sostegno per interventi di piccola manutenzione e valorizzazione le cui condizioni saranno specificate attraverso appositi avvisi pubblici.

La Rete è costituita senza termine di durata ed è soggetta ad aggiornamento annuale per i nuovi
accreditamenti.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

L’avviso si rivolge a soggetti pubblici o privati proprietari di dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche, insistenti sul territorio della Regione.

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO

Ai fini dell’accreditamento il bene deve quindi possedere i seguenti requisiti:

1. deve essere una delle seguenti tipologie:
a) dimora
b) villa
c) complesso architettonico e paesaggistico
d) parco o giardino.

Sono inammissibili le domande relative a singole porzioni dei suddetti beni, salvo non si tratti di
porzione che, rispetto al complesso immobiliare cui appartiene, sia oggetto di autonoma
valutazione e dichiarazione di rilevante interesse pubblico o di interesse culturale e sia inoltre
suscettibile di autonoma fruizione pubblica;

2. deve essere oggetto di una valida ed efficace dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 42/2004, e/o di una valida ed efficace dichiarazione di notevole interesse pubblico
ai sensi dell’art. 140 del medesimo D.Lgs. 42/2004;

3. nel caso di beni immobili di cui all’articolo 12, comma 1 del D. Lgs. 42/2004, il bene deve essere
stato oggetto di verifica positiva effettuata dai competenti organi del Mibac ai sensi del comma 2
dello stesso articolo 12.

4. nel caso di bene oggetto della dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 13, o di verifica
dell’interesse culturale ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 42/2004, devono attualmente sussistere
i valori espressi nella dichiarazione d’interesse culturale, da valutare sulla base dello stato di
conservazione del bene e dei suoi elementi decorativi;

5. nel caso di bene oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 140
del medesimo D.Lgs. 42/2004, al fine di verificare la sussistenza dei valori indicati all’art. 1 della
citata L.R. 8/2016, lo stesso deve presentare caratteristiche di rilevante valore storico o storicoartistico debitamente documentate dalla bibliografia scientifica;

6. devono risultare attualmente rispettati i vincoli apposti al bene per effetto della dichiarazione di
interesse culturale, ai sensi degli articoli 12 o 13 del D.Lgs. 42/2004, e/o della dichiarazione di
notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 140 del medesimo D.Lgs. 42/2004.

7. non essere oggetto, neppure per singole porzioni o in relazione alle proprie pertinenze, di
provvedimenti che abbiano dichiarato la sussistenza di violazioni delle norme vigenti in materia
urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale o di violazione di altri vincoli sussistenti ,
anche diversi da quelli indicati al punto 6, salvo la violazione sia stata sanata in modo formalmente
accertato dall’autorità competente o il provvedimento non produca comunque più effetti per
annullamento o altri motivi.

L’eventuale pendenza di procedimenti ancora in corso volti all’adozione dei provvedimenti indicati al precedente periodo, comporta che la domanda potrà essere oggetto, ove ricorrano gli altri requisiti previsti nel presente Avviso, di ammissione con riserva. In tal caso gli effetti dell’ammissione decorreranno dall’esito del procedimento in corso, ove concluso con accertamento dell’insussistenza delle sopraindicate violazioni;

8. il proprietario che presenta la domanda non deve risultare destinatario di provvedimenti, di natura
giudiziaria o amministrativa, che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, di ricevere
contributi o altre agevolazioni pubbliche.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di accreditamento, conforme all’ALLEGATO 2 dell’ Avviso dovrà essere
trasmessa a partire dalle ore 12.01 del 1 maggio 2021 e non oltre le ore 11.59 del 30 giugno
2021 esclusivamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo
cultura@regione.lazio.legalmail.it

La domanda deve essere sottoscritta dal proprietario del bene (o da tutti i proprietari nel caso di proprietà di più soggetti e salvo l’ipotesi di delega prevista dall’articolo 2) e  comprensiva degli allegati previsti

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