REDDITO DI EMERGENZA, NEL DECRETO RISTORI PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI OTTENERE DUE ULTERIORI MENSILITA’

Dal 10 novembre, chi ne ha diritto potrà presentare la nuova domanda di “Reddito di emergenza” prevista dal Decreto Ristori, che ha previsto la possibilità di ottenere due ulteriori mensilità, per i mesi di novembre e dicembre 2020.

Potranno presentare la nuova domanda esclusivamente i nuclei che non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza (perché non hanno presentato la domanda o perché non è stato loro riconosciuto il beneficio) e i nuclei che hanno ottenuto solo il primo Rem (quello introdotto dal dl rilancio) e non anche il secondo (quello previsto dal decreto agosto).

Per tutti i nuclei già beneficiari del Rem del dl agosto, infatti, il riconoscimento avverrà d’ufficio, senza necessità di presentare domanda.

Finora la misura messa in campo durante l’emergenza da Covid per massimo due mensilità per nucleo percettore, è stata erogata a 290 mila famiglie (con 698 mila persone coinvolte) per almeno una mensilità. L’importo medio a famiglia è stato di 558 euro, come comunicato dall’Inps a metà ottobre.

Come funziona

Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l’ ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Il reddito familiare, riferito alla mensilità di aprile 2020, e il patrimonio mobiliare si determinano secondo i criteri stabiliti dalla legge (rispettivamente: articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159 del 2013).

La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Requisiti

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020 (per il REM di cui all’articolo 82 del decreto-legge 34/2020) e maggio 2020 (per il REM di cui all’articolo 23 del decreto-legge 104/2020) inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro:
    • per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
    • in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Compatibilità

Il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Si tratta delle indennità riconosciute ai:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS;
  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori marittimi;
  • lavoratori dello sport.

Il REM, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:

  • titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in Cassa Integrazione (Ordinaria o in Deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse;
  • percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

Quando fare domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 31 luglio 2020, mentre la domanda dell’ulteriore mensilità aggiuntiva deve essere presentata entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020.

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