CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER TITOLARI DI PARTITE IVA, LA GUIDA DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate ha reso nota la Guida per il contributo a fondo perduto, che consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione. In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.
Requisiti per l’accesso al contributo
- Conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro. Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”). Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo occorre far riferimento rispettivamente ai ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e ai compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir. Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume
d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d’imposta 2019). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019. - Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
2. inizio dell’attività a partire dal 1°gennaio 2019;
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.
La misura del contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
1. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
2. 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
3. 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Come richiedere il contributo
I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza. L’istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto) e l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma. L’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.
Poiché la dichiarazione dei redditi 2020 può essere presentata entro il 30 novembre del corrente anno, nell’istanza occorre necessariamente indicare la fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno 2019.
Gli altri dati da riportare nell’istanza sono quelli necessari a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo, cioè l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020. Questi importi dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018: in assenza di
compilazione, l’importo sarà considerato pari a zero.
Come predisporre e trasmettere l’istanza
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25
giugno e non oltre il 24 agosto.
Erogazione del contributo
Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’Iban indicato nella domanda. Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti
l’istanza verrebbe scartata. All’interno della procedura web presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, il
richiedente e l’eventuale intermediario delegato (al Cassetto fiscale o alla Consultazione delle fatture elettroniche) hanno accesso all’elenco degli invii effettuati e, per ciascuna istanza, all’esito di elaborazione e allo stato di lavorazione.
In particolare, al link “Consultazione esito”, è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto.