CREDITI EXTRATRIBUTARI, LA REGIONE LAZIO CONCEDE LA RATEIZZAZIONE PER UNA DURATA MASSIMA DI 20 ANNI

Con la Deliberazione n. DEC 16 del 16 aprile 2020, la Regione Lazio ha approvato i criteri e le modalità per la concessione della rateizzazione dei crediti di natura extratributaria vantati dall’amministrazione regionale, compresi quelli derivanti da sentenza passata in giudicato o quelli per i quali sia stata avviata una procedura esecutiva.

CHI PUO’ ESSERE AMMESSO ALLA RATEIZZAZIONE

  • Enti strumentali, le società controllate e le società partecipate;
  • Aziende ed istituti;
  • Consorzi di bonifica;
  • Consorzi industriali.

COME CHIEDERE LA RATEIZZAZIONE

Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione alla struttura regionale competente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@regione.lazio.legalmail.it.

Qualora i crediti, vantati dall’amministrazione regionale, per i quali si chiede la rateizzazione, riguardano materie diverse, il debitore deve presentare una istanza di rateizzazione complessiva, indirizzata alle singole strutture regionali competenti alla gestione dei singoli accertamenti e, per conoscenza alla direzione Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio.

La Direzione regionale competente per materia alla gestione del credito prevalente provvede alla gestione dell’istanza di rateizzazione complessiva previa acquisizione del parere favorevole delle altre strutture regionali interessate.

Qualora il credito complessivo oggetto di rateizzazione sia uguale o superiore a due milioni di euro, il debitore dovrà produrre, unitamente alla restituzione del piano di rateizzazione, trasmesso dalla Regione Lazio, debitamente firmato per accettazione, idonea garanzia ipotecaria, o apposita fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa pari almeno alla metà dell’importo oggetto di rateizzazione, ovvero delegazione di pagamento in favore dell’Amministrazione Regionale a valere sul proprio tesoriere/istituto di credito a garanzia delle rate annuali dovute.

I TERMINI DELLA RATEIZZAZIONE

Il debitore può chiedere una rateizzazione annuale a rate costanti di durata massima fino a 20 anni. L’entità delle rate annuali è determinata applicando il metodo di ammortamento francese a rate costanti. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell’istanza.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, la struttura regionale competente deve comunicare l’eventuale diniego motivato alla concessione della rateizzazione o trasmettere il piano di rateizzazione all’interessato/istante.

IL PIANO DI AMMORTAMENTO

La struttura regionale, competente alla gestione dell’istanza di rateizzazione provvede alla predisposizione di un piano di ammortamento con i criteri sopra individuati.

Il piano di rateizzazione deve indicare:

  • l’importo oggetto di rateizzazione;
  • il numero di rate annuali (massimo venti anni);
  • il tasso legale applicato;
  • l’importo calcolato della rata annuale dovuta.

DECORRENZA PRIMA RATA

Ai fini della decorrenza del pagamento della prima rata annuale, ai sensi del citato art. 64, c. 10 quater della legge regionale n. 9/2005, si tiene conto della data di trasmissione da parte dell’amministrazione regionale del piano di ammortamento, che dovrà essere restituito debitamente firmato per adesione ed accettazione da parte dell’istante.

Il piano di rateizzazione a rate annuali costanti sarà reso esecutivo con l’adozione, da parte della struttura regionale competente, di apposita determinazione di accertamento pluriennale e contestuale cancellazione delle poste attive oggetto della medesima istanza di rateizzazione.

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