PREVENZIONE, GESTIONE, CONTENIMENTO DI FOCOLAI IN TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE: L’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO

Con l’Ordinanza n. n. Z00031 del 17 aprile, la Regione Lazio ha predisposto, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, ulteriori misure per la gestione, la prevenzione, il contenimento dei focolai da SARS – COV-2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali. Le cronache, infatti, ci dicono chiaramente che continuano a verificarsi nelle strutture di ricovero, di cura, strutture territoriali residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, focolai di infezione. Vista anche la rapida evoluzione dell’epidemiologia e l’esigenza di contenere la diffusione quanto più possibile arrivano adesso precise indicazioni alle strutture territoriali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali con particolare riferimento:

  • alle misure da adottare nei confronti dei pazienti ospitati nelle strutture;
  • alle verifiche ed ai controlli da parte delle ASL;
  • ai nuovi ingressi e ai trasferimenti dei pazienti COVID positivi;
  • alla previsione e allestimento di aree dedicate e separate per accogliere pazienti COVID-19;
  • alla formazione del personale e all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e alla necessità per gli operatori di limitare al massimo i contatti sociali con l’esterno.

1. Tutte le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, sociosanitarie e socio-assistenziali devono garantire il rispetto delle misure per la prevenzione e controllo dell’infezione da SARS -COV-2 e della patologia correlata (COVID -19) di cui all’Allegato A alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale. In particolare:

  1. Il personale operante nelle strutture territoriali (residenziali e semiresidenziali) sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali deve svolgere la propria attività lavorativa esclusivamente all’interno di una singola struttura o, qualora la struttura sia dotata di più stabilimenti, esclusivamente all’interno del medesimo stabilimento.
  2. Le strutture ospedaliere, territoriali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali devono dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo le indicazioni di cui all’Allegato A e garantire ai propri dipendenti specifici percorsi formativi sull’utilizzo degli stessi, anche utilizzando piattaforme FAD.
  3. Le strutture territoriali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, qualora non avessero completato il percorso formativo e/o acquisito una congrua dotazione di DPI, devono adottare misure idonee ad evitare gli spostamenti e i contatti sociali di tutto il personale operante all’interno della struttura. A tal fine, laddove sussistano le condizioni autocertificate dal singolo dipendente, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, questi potrà fare ritorno al proprio domicilio, evitando ogni contatto lungo il percorso casa-lavoro-casa e con eventuali conviventi al proprio domicilio. Nel caso non siano garantite le sopra citate condizioni la direzione della struttura dovrà allestire spazi dedicati per il pernottamento del personale.
  4. Tutte le strutture territoriali (residenziali e semiresidenziali) sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, devono garantire per tutto il personale il controllo quotidiano in entrata e in uscita della temperatura e che i dati siano annotati su un apposito registro, anche elettronico, da custodire nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati e compatibilmente con la gestione dell’emergenza. In caso di temperatura >37,5 °C si dovrà provvedere alla misurazione della saturazione di ossigeno ed annotarne parimenti i valori sul registro di cui sopra e attivare le misure di cui all’Allegato A.
  5. Le direzioni sanitarie/il responsabile sanitario delle strutture territoriali (residenziali e semiresidenziali) sanitarie e sociosanitarie e le direzioni delle strutture socio-assistenziali devono inviare, alla ASL territorialmente competente, entro 7 giorni dall’adozione della presente ordinanza, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante e controfirmata dal direttore/responsabile sanitario della stessa, ove presente, secondo il modello qui allegato dell’avvenuta attuazione delle misure indicate nella presente ordinanza e dell’attuazione della formazione e dell’adeguata dotazione e utilizzo dei DPI (Allegato B).

Ferma la dichiarazione di cui al punto precedente, le ASL devono proseguire nel monitoraggio delle strutture territoriali residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, insistenti sul proprio territorio, provvedendo a:

effettuare sopralluoghi presso le strutture:
compilare per ciascuna struttura una check-list per la valutazione delle situazioni ambientali e degli ospiti;
rilevare il fabbisogno dei DPI delle strutture territoriali, residenziali e semiresidenziali, sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, insistenti sul proprio territorio e comunicarlo alla Direzione Regionale Salute ed integrazione sociosanitaria entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
in caso di eventi epidemici in singole strutture, trasmettere le risultanze documentali acquisite (sia preliminari che conclusive) all’Unità di Crisi regionale e al SeReSMI al fine di attivare il Gruppo Audit Regionale per cluster di comunità da SARS-CoV- 2 come da determinazione G04318 del 15 aprile 2020, nonché gli interventi delle costituende USCAR come da nota regionale prot.n. U0291852 del 8 aprile 2020; inviare periodicamente l’esito del processo di monitoraggio effettuato presso le strutture che insistono sul territorio alla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria secondo le modalità indicate nella nota regionale prot. N. U0318271 dell’11 aprile 2020.

2. I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono garantiti dalle singole strutture; nel caso di impossibilità a dotarsi autonomamente dei DPI, il gestore della struttura fa richiesta del proprio bisogno, per il tramite della ASL territorialmente competente, alla Regione Lazio che provvede in base al numero, alle tipologie disponibili e al fabbisogno giornaliero. Il costo verrà imputato alla struttura secondo un valore medio di acquisto regionale e decurtato in occasione del saldo annuale, anche a eventuale compensazione, per le strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate; per le strutture sanitarie private e per le strutture socio- assistenziali le modalità di recupero verranno definite con successivo provvedimento a cura della Direzione regionale competente.

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