CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA, CORSA CONTRO IL TEMPO PER DARE LIQUIDITA’ A LAVORATORI
ACCORDO QUADRO tra REGIONE LAZIO e le PARTI SOCIALI
CRITERI DI UTILIZZO DELLA CASA INTEGRAZIONE IN DEROGA
ai sensi dell’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n.18
DESTINATARI
- Datori di lavoro, anche al di sotto dei cinque dipendenti, del settore privato, compreso quello agricolo, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con sede produttiva o operativa ubicata nel Lazio
- I lavoratori subordinati operanti sul territorio del Lazio il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici derivanti dall’ emergenza Covid- 19.
- I datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi e le società cooperative anche con riferimento ai soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.
- Le imprese di cui all’art. 20 comma 2 e 3 del D.lgs. 148/15 che, pur rientrando nel campo di applicazione della CIGS, non versano i contributi per la CIGO. (A titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese, con più di 50 dipendenti, esercenti attività commerciali e agenzie di viaggio compresi gli operatori turistici, imprese del trasporto aereo e partiti politici)
- Gli studi professionali.
ESCLUSI:
- I datori di lavoro domestico
- I datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 5.
LAVORATORI BENEFICIARI
- Lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati, quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19.
- I lavoratori devono essere dipendenti e in forza alla data del 23 febbraio 2020
- Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, l’intervento di cassa in deroga può essere richiesto fino alla naturale scadenza del termine e termina al momento della cessazione del rapporto.
- I lavoratori intermittenti
- Accedono nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti e nel limite massimo dei 12 mesi precedenti
- I lavoratori somministrati
- Accedere nell’ipotesi in cui i lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (ordinaria o in deroga) previo esaurimento dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi cui aderisce il settore della somministrazione
- I soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato in una società cooperativa
- I lavoratori agricoli
- Considerando che il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata, il trattamento di CIGD è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane previste dal decreto, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni), calcolati in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 23 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro, (da considerarsi in giornate di lavoro) non continuative.
- Il trattamento di CIG in deroga è equiparato ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
- I pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino d’equipaggio.
- Anche per i pescatori il riferimento per le domande di accesso alla CIGD si riferiscano non solo alle ore non lavorate ma, alle giornate.
- I periodi per i quali verrà richiesto il trattamento di CIG in deroga potranno essere anche non continuativi.
DURATA DEL TRATTAMENTO
- durata massima di 9 settimane anche non continuative
- può essere riconosciuta retroattivamente a far data dal 23 febbraio 2020
- Ai beneficiari è riconosciuto il suddetto trattamento, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
CONDIZIONI DI ACCESSO
I datori di lavoro accedono alla cassa in deroga a condizione che non possano fruire degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs. 148/15 (CIGO, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterale) nonché dei diversi ammortizzatori sociali indicati agli artt. 19,20 e 21 del D.L.17 marzo 2020 n. 18.
- Per i datori di lavoro tenuti al versamento ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art 27 del d.lgs 148/15, l’accesso è correlato all’esuarimento della disponibilità finanziari di tali fondi e, in ogni caso, previa dimostrazione di corretta contribuzione ai fondi stessi.
PROCEDURA PER RICHIEDERE LA CASSA IN DEROGA
E’ possbile presentare la domanda da oggi, 25 marzo 2020, alle ore 14:00
Le domande, nell’ordine di arrivo, saranno lavorate dagli uffici e inviate all’Inps per la parte di propria competenza
L’azienda che intende accedere alla Cassa integrazione in deroga:
- Invio della domanda, direttamente o tramite dell’Associazione datoriale o professionista cui conferisce mandato, utilizzando la piattaforma à http://www.regione.lazio.it/cigs/web
- Nel modulo* va indicata la data di accordo e l’inizio di sospensione dei lavoratori che non può essere antecedente al 23 febbraio 2020.
- La domanda va stampata, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda e trasmessa, comprensiva degli allegati richiesti, alla Regione Lazio a mezzo PEC all’indirizzo: areavertenze@regione.lazio.legalmail.it
*Il richiedente comunica:
- la durata del trattamento che non può comunque eccedere le 9 settimane
- il numero dei lavoratori sospesi
- il numero delle ore di riduzione o di sospensione
RISORSE DISPONIBILI: In base al D.L. 18/20 e al primo decreto di riparto, le risorse disponibili per la Regione Lazio sono pari a € 144.450.440,00.
LE PARTI si impegnano a garantire un monitoraggio dell’andamento operativo e finanziario dell’intervento à prima verifica sull’attuazione dell’accordo prevista per il giorno 1° aprile 2020.
Vai al sito della Regione Lazio
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